[1]Responsabilita' penale riguardo ai funzionari
[2]Nel corso delle operazioni di cui agli articoli 17-20, i funzionari di una Parte diversa dalla Parte in cui si svolge l'operazione sono equiparati ai funzionari di quest'ultima per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere, a meno che non sia stato convenuto altrimenti tra le Parti interessate.
Testo vigente dal 19 agosto 2019
