[1]Notificazioni
[2]Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo:
- a)ogni firma;
- b)il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- e)ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 9 e IO;
- d)ogni riserva formulata in applicazione dell'articolo 10 paragrafo 3 e dell'articolo 21 paragrafo 5 della Convenzione, cosi' come modificati dal presente Protocollo, nonche' dell'articolo 6 paragrafo 3 del presente Protocollo e ogni ritiro di tali riserve;
- e)ogni dichiarazione emessa in virtu' dell'articolo 12 paragrafo 1 e dell'articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione, cosi come modificata dal presente Protocollo, nonche' dell'articolo 12 del presente Protocollo e ogni ritiro di tali dichiarazioni;
- f)ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 14 e la data alla quale la denuncia produrra' effetto;
- g)ogni altro atto, dichiarazione, notificazione o comunicazione relativi al presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Vienna, il 20 settembre 2012. in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne inviera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e agli Stati non membri aderenti alla Convenzione.
Testo vigente dal 19 agosto 2019
