[1]Adesione

[2]1. Ogni Stato non membro che ha aderito alla Convenzione puo' aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore. 2. Una siffatta adesione avviene mediante deposito dello strumento d'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento d'adesione.

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88~art31 · fonte su Normattiva