[1]Denuncia

[2]1. Ogni Stato contraente puo', nella misura in cui cio' lo concerne, denunciare il presente Protocollo mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia prende effetto il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dal giorno in cui il Segretario Generale ne ha ricevuto la notificazione. 3. La denuncia della Convenzione comporta automaticamente la denuncia del presente Protocollo.

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88~art34 · fonte su Normattiva