[1]Applicazione territoriale

[2]1. Ogni Stato puo', al momento della firma del presente Protocollo o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori cui si applichera' detto Protocollo. 2. Ogni Stato puo', in una qualsiasi data successiva, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Riguardo a quest'ultimo territorio, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtu' dei due paragrafi precedenti puo' essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio designato in detta dichiarazione, mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Tale ritiro ha effetto il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

Testo vigente dal 19 agosto 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88~art32 · fonte su Normattiva