[1]Transito

[2]Se un individuo estradato in procedura semplificata verso il territorio della Parte richiedente viene fatto transitare nelle condizioni previste all'articolo 21 della Convenzione, si applicano le seguenti disposizioni:

  • a)la domanda di transito deve contenere le informazioni di cui all'articolo 2 paragrafo 1 del presente Protocollo;
  • b)la Parte a cui e' chiesto di concedere il transito puo' richiedere informazioni complementari se le informazioni di cui alla lettera a non sono sufficienti per decidere in merito al transito.

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88~terzo-protocollo-addizionale-art11 · fonte su Normattiva