[1]Presenza di autorita' della Parte richiedente
[2]L'articolo 4 della Convenzione e' completato dal testo seguente, per cui l'articolo 4 originale della Convenzione diventa il paragrafo I e le seguenti disposizioni il paragrafo 2: «2. Le domande circa la presenza di dette autorita' o persone non devono essere respinte se siffatta presenza mira a far si che l'esecuzione della domanda d'assistenza meglio risponda ai bisogni della Parte richiedente e, pertanto, consenta di evitare domande d'assistenza suppletive.»
Testo vigente dal 19 agosto 2019
