[1]Presenza di autorita' della Parte richiedente

[2]L'articolo 4 della Convenzione e' completato dal testo seguente, per cui l'articolo 4 originale della Convenzione diventa il paragrafo I e le seguenti disposizioni il paragrafo 2: «2. Le domande circa la presenza di dette autorita' o persone non devono essere respinte se siffatta presenza mira a far si che l'esecuzione della domanda d'assistenza meglio risponda ai bisogni della Parte richiedente e, pertanto, consenta di evitare domande d'assistenza suppletive.»

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88~art2 · fonte su Normattiva