Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, a esclusione degli articoli IV, V, X e XI, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli IV, V, X e XI dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.

Testo vigente dal 3 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;88~art3 · fonte su Normattiva