Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009
Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.
Testo vigente dal 3 agosto 2020
