, trasferimento di tecnologie e proprieta' intellettuale Le Parti Contraenti favoriranno gli scambi di informazione tecnologica, nonche' attivita' congiunte di cooperazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie. Le Parti Contraenti realizzano e sviluppano la cooperazione nel campo della tutela e dell'uso di proprieta' intellettuale in conformita' alle legislazioni nazionali delle Parti e ai trattati internazionali di cui i due Stati sono parti, nonche', per quanto riguarda la parte italiana, nel pieno rispetto dei limiti posti dalla normativa dell'Unione Europea sulla materia.

Testo vigente dal 22 giugno 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-06-01;88~accordo-art11 · fonte su Normattiva