[1]Consiglio dei governatori: composizione

[2]1. I governatori e i governatori supplenti della Banca sono d'ufficio e rispettivamente governatori e governatori supplenti del Fondo. Il presidente della Banca notifica al Fondo, ove occorra, i nomi dei governatori e dei governatori supplenti. 2. Ogni Stato partecipante, che non sia membro, nomina un governatore ed un governatore supplente che restano in carica a piacimento del partecipante che li ha destinati a tali incarichi. 3. Un supplente non puo' partecipare al voto se non in assenza del governatore che rappresenta. 4. Salve le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 60, i governatori ed i loro supplenti esercitano le loro funzioni senza essere retribuiti ne' rimborsati dal Fondo per le spese da essi sostenute.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art24 · fonte su Normattiva