Ratifica ed esecuzione di tre convenzioni internazionali firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952
Art. 1 (Approvazione)
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali, firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952:
- a)convenzione per l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi;
- b)convenzione per l'unificazione di alcune regole relative alla competenza civile in materia di abbordaggio;
- c)convenzione per l'unificazione di alcune regole relative alla competenza penale in materia di abbordaggio e di altri incidenti di navigazione.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
