Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali, firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952:

  • a)convenzione per l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi;
  • b)convenzione per l'unificazione di alcune regole relative alla competenza civile in materia di abbordaggio;
  • c)convenzione per l'unificazione di alcune regole relative alla competenza penale in materia di abbordaggio e di altri incidenti di navigazione.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;880~approvazione-art1 · fonte su Normattiva