Art. 1
[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, tra cui il testo in lingua francese.
[3]CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DI ALCUNE REGOLE RELATIVE ALLA COMPETENZA PENALE IN MATERIA DI ABBORDAGGIO E DI ALTRI INCIDENTI DI NAVIGAZIONE FIRMATA A BRUXELLES, IL 10 MAGGIO 1952
[4]Le Alte Parti Contraenti, Avendo riconosciuto l'utilita' di fissare di comune accordo alcune regole uniformi relative alla competenza penale in materia di abbordaggio e di altri incidenti di navigazione, hanno deciso di concludere a tal fine una convenzione ed hanno convenuto quanto segue:
[5]Articolo 1
[6]In caso di abbordaggio o di qualunque altro incidente di navigazione riguardante una nave e di natura tale da comportare la responsabilita' penale o disciplinare del capitano o di qualunque altra persona al servizio della nave, nessuna azione giudiziale potra' essere intentata se non davanti alle autorita' giudiziarie o amministrative dello Stato di cui la nave batteva bandiera al momento dello abbordaggio o dell'incidente di navigazione.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
