[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, tra cui il testo in lingua francese.

[3]CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DI ALCUNE REGOLE RELATIVE ALLA COMPETENZA PENALE IN MATERIA DI ABBORDAGGIO E DI ALTRI INCIDENTI DI NAVIGAZIONE FIRMATA A BRUXELLES, IL 10 MAGGIO 1952

[4]Le Alte Parti Contraenti, Avendo riconosciuto l'utilita' di fissare di comune accordo alcune regole uniformi relative alla competenza penale in materia di abbordaggio e di altri incidenti di navigazione, hanno deciso di concludere a tal fine una convenzione ed hanno convenuto quanto segue:

[5]Articolo 1

[6]In caso di abbordaggio o di qualunque altro incidente di navigazione riguardante una nave e di natura tale da comportare la responsabilita' penale o disciplinare del capitano o di qualunque altra persona al servizio della nave, nessuna azione giudiziale potra' essere intentata se non davanti alle autorita' giudiziarie o amministrative dello Stato di cui la nave batteva bandiera al momento dello abbordaggio o dell'incidente di navigazione.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;880~art1 · fonte su Normattiva