Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali
Art. 16
Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalita' giuridica.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalita' giuridica.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1977
urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881~art16 · fonte su Normattiva