1. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di nove membri eletti alla prima elezione scadra' al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri saranno tirati a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 30. 2. Allo scadere del mandato, le elezioni si svolgono in conformita' alle disposizioni degli articoli precedenti di questa parte del patto.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881~art32 · fonte su Normattiva