1. Gli Stati membri del Comitato del patrimonio mondiale esercitano il loro mandato dalla fine della sessione ordinaria della Conferenza Generale, nel corso della quale sono stati eletti, fino al termine della terza sessione ordinaria successiva. 2. Il mandato di un terzo dei membri designati nel corso della prima elezione scade, tuttavia, al termine della prima sessione ordinaria della Conferenza Generale successiva a quella nella quale sono stati eletti; mentre il mandato di un secondo terzo dei membri, designati contemporaneamente, scade al termine della seconda sessione ordinaria della Conferenza Generale, successiva a quella nella quale sono stati eletti. I nomi di questi membri vengono estratti a sorte dal Presidente della Conferenza Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura dopo la prima elezione. 3. Gli Stati membri del Comitato scelgono come propri rappresentanti persone competenti nel campo del patrimonio culturale o naturale.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184~art9 · fonte su Normattiva