Gli importi dei trasferimenti di cui, rispettivamente, agli articoli 39 e 40 della convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione, e gli importi dei contributi alla ricostituzione delle risorse di cui all'articolo 42 della convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione, sono espressi nell'unita' di conto di cui all'articolo 3. I pagamenti sono effettuati nella moneta di uno o piu' Stati membri scelta dalla Commissione previa consultazione dello Stato ACP o delle autorita' competenti dei paesi e territori.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~accordo-int-1979-art26 · fonte su Normattiva