1. - La Commissione e la Banca si accertano delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunita' che esse gestiscono rispettivamente sono posti in atto dagli Stati ACP, dai paesi e territori o dagli altri eventuali beneficiari. 2. - Esse si accertano inoltre, ciascuna per quanto la riguarda, in stretto collegamento con le autorita' responsabili del paese o dei paesi interessati, delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari sono utilizzate dai beneficiari. 3. - In occasione degli esami previsti ai paragrafi 1 e 2, la Commissione e la Banca verificano in quale misura sono stati conseguiti gli obiettivi previsti dagli articoli 91 e 92 della convenzione e dalle disposizioni corrispondenti della decisione. 4. - La Commissione e la Banca informano il Consiglio, almeno una volta all'anno, in merito al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Il Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 17, paragrafo 4, prende i provvedimenti necessari.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~accordo-int-1979-art25 · fonte su Normattiva