Qualsiasi trattato, convenzione, accordo od intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi materie trattate nella convenzione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o piu' Stati membri ed uno o piu' Stati ACP, e' comunicato senza indugio, a cura dello Stato o degli Stati membri interessati, agli altri Stati membri ed alla Commissione. A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato e' oggetto di una deliberazione in sede di Consiglio.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
