Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 176 della convenzione per i settori di competenza degli Stati membri, consulta in via preliminare gli altri Stati membri. Se il Consiglio dei Ministri ACP-CEE e' indotto a prendere posizione sull'azione dello Stato membro di cui al primo comma, la posizione sostenuta dalla Comunita' e' quella dello Stato membro interessato, a meno che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~accordo-interno-art4 · fonte su Normattiva