1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato ACP di esportazione all'atto dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata. 2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito a errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato e' munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui e' stato rilasciato. 3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. La domanda e' fatta su un formulario il cui modello figura all'allegato V e che viene compilato conformemente al presente protocollo. 4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato solo se puo' costituire titolo giustificativo per l'applicazione della convenzione. 5. Le domande di certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno tre anni dalle autorita' doganali del paese di esportazione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~protocollo-n-1-art7 · fonte su Normattiva