procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1 1. Il certificato EUR. 1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR. 1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'accordo e' redatto in base alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere effettuata senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR. 1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorita' doganali del paese di esportazione, una volta rilasciato il certificato di circolazione EUR. 1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo. L'esportatore conserva per almeno tre anni i documenti di cui al paragrafo precedente. Le autorita' doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno tre anni le domande di certificati di circolazione EUR. 1. 4. Il certificato EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della Comunita' europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunita' a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali della Slovenia se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Slovenia a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo. 5. Qualora si applichino le disposizioni dell'articolo 3, le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita' o della Slovenia sono abilitate a rilasciare i certificati EUR. 1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente protocollo e purche' le merci e cui i certificati EUR. 1 si riferiscono si trovino nella Comunita' o in Slovenia. In questi casi, il rilascio dei certificati EUR. 1 e' subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno tre anni delle autorita' doganali dello Stato di esportazione. 6. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Spetta inoltre alle autorita' doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 7. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorita' doganali. 8. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.
Testo vigente dal 18 aprile 1998
