Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 22, modificate con la presente legge di conversione e hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle suddette disposizioni.

Testo vigente dal 31 marzo 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-03-23;89~art2 · fonte su Normattiva