[1]Richieste di Estradizione avanzate da piu' Stati
[2]Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o piu' Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso; in particolare:
- a)se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;
- b)la gravita' dei diversi reati;
- c)il tempo ed il luogo di commissione del reato;
- d)la nazionalita' ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta;
- e)le rispettive date di presentazione delle richieste;
- f)la possibilita' di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.
Testo vigente dal 3 luglio 2015
