Art. 3 (Accordo aggiuntivo alla Convenzione europea del 13 dicembre 1957)
Ciascuna Parte puo' autorizzare il transito attraverso il suo territorio di un proprio cittadino consegnato all'altra Parte da uno Stato terzo, in conformita' alle disposizioni della Convenzione europea di estradizione e nel rispetto delle proprie norme interne, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.
Testo vigente dal 11 febbraio 2019
