Ciascuna Parte puo' autorizzare il transito attraverso il suo territorio di un proprio cittadino consegnato all'altra Parte da uno Stato terzo, in conformita' alle disposizioni della Convenzione europea di estradizione e nel rispetto delle proprie norme interne, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.

Testo vigente dal 11 febbraio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-01-16;9~accordo-aggiuntivo-alla-convenzione-europea-del-13-dicembre--art3 · fonte su Normattiva