Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film siano soggette a limitazioni o gravami:
- a)il film e' imputato, di massima, al contingente del Paese di cui la partecipazione e' maggioritaria;
- b)nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei due Paesi, il film e' imputato al contingente del Paese che ha le migliori possibilita' di sfruttamento;
- c)in caso di difficolta', il film e' imputato al contingente del Paese di cui il regista ha la nazionalita';
- d)se uno dei Paesi coproduttori dispone della libera entrata dei propri film nel Paese importatore, i film realizzati in coproduzione beneficeranno di pieno diritto di questa possibilita' come i film nazionali.
Testo vigente dal 15 marzo 2006
