Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film siano soggette a limitazioni o gravami:

  • a)il film e' imputato, di massima, al contingente del Paese di cui la partecipazione e' maggioritaria;
  • b)nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei due Paesi, il film e' imputato al contingente del Paese che ha le migliori possibilita' di sfruttamento;
  • c)in caso di difficolta', il film e' imputato al contingente del Paese di cui il regista ha la nazionalita';
  • d)se uno dei Paesi coproduttori dispone della libera entrata dei propri film nel Paese importatore, i film realizzati in coproduzione beneficeranno di pieno diritto di questa possibilita' come i film nazionali.

Testo vigente dal 15 marzo 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-02-20;90~accordo-art13 · fonte su Normattiva