Per i fini sopra indicati, le produzioni gemellate possono essere considerate, previa approvazione delle Autorita' competenti, come coproduzioni e usufruire degli stessi benefici. Nonostante l'articolo 3, nel caso di produzioni gemellate, la reciproca partecipazione di produttori di entrambi i Paesi puo' essere limitata solo ad un contributo finanziario, senza escludere necessariamente contributi artistici o tecnici. Per l'approvazione da parte delle Autorita' competenti, queste produzioni dovranno rispondere alle seguenti condizioni: 1. dovranno esserci rispettivi investimenti reciproci e un equilibrio generale rispetto alle condizioni di ripartizione delle entrate dei coproduttori nelle produzioni che beneficiano del gemellaggio; 2. le produzioni gemellate devono essere distribuite alle stesse condizioni in Italia e in Cile. 3. le produzioni gemellate possono essere prodotte o contemporaneamente o consecutivamente, fermo restando che, nel secondo caso, il periodo tra il completamento della prima produzione e l'inizio della seconda non deve superare un (1) anno.

Testo vigente dal 15 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;90~accordo-art9 · fonte su Normattiva