Coproduzioni gemellate (1) Per i fini sopra indicati, le produzioni gemellate possono essere considerate, previa approvazione delle Autorita' competenti, come coproduzioni e usufruire degli stessi benefici. Nonostante quanto stabilito dall'articolo 5, nel caso di produzioni gemellate, la reciproca partecipazione di produttori di entrambi i Paesi puo' essere limitata solo ad un contributo finanziario, senza escludere necessariamente ogni contributo artistico o tecnico. (2) Per l'approvazione da parte delle Autorita' competenti, queste produzioni devono rispondere alle seguenti condizioni: (A) dovranno esserci rispettivi investimenti reciproci e un equilibrio generale rispetto alle condizioni di ripartizione delle entrate dei coproduttori nelle produzioni che beneficiano del gemellaggio; (B) le produzioni gemellate devono essere distribuite alle stesse condizioni nella Repubblica italiana e nella Repubblica del Sud Africa; (C) le produzioni gemellate possono essere prodotte o contemporaneamente o consecutivamente, fermo restando che, nel secondo caso, il lasso di tempo tra il completamento della prima produzione e l'inizio della seconda non deve superare un (1) anno.

Testo vigente dal 14 marzo 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-02-13;88~accordo-art11 · fonte su Normattiva