[1]Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute
[2]1. Quando, ai sensi dell'articolo 12, non e' possibile l'effettuazione della videoconferenza, lo Stato Richiesto, a domanda dello Stato Richiedente, ha facolta' di trasferire temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nel proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad un'Autorita' competente dello Stato Richiedente affinche' renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero partecipi ad altri atti processuali, sulla base di un preventivo accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni. 2. Il trasferimento temporaneo della persona puo' essere eseguito a condizione che:
- a)non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nello Stato Richiesto, nei quali debba intervenire tale persona;
- b)la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente in stato di detenzione;
- c)la persona detenuta vi acconsenta, nel caso si debba procedere al suo interrogatorio. 3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente e' computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nello Stato Richiesto. 4. Quando per l'esecuzione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, e' cura dello Stato Richiedente presentare, ove necessaria, apposita domanda di transito alle competenti Autorita' dello Stato terzo ed informare in tempo utile lo Stato Richiesto dell'esito della stessa, trasmettendo la relativa documentazione. 5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita al termine delle attivita' di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle Autorita' Centrali dei due Stati. 6. Per gli effetti di questo articolo restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
Testo vigente dal 3 luglio 2015
