[1]Comparizione mediante videoconferenza

[2]1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato Richiesto e deve essere ascoltata in qualita' di testimone o perito dalle Autorita' competenti dello Stato Richiedente, quest'ultimo puo' chiedere che l'audizione sia effettuata mediante videoconferenza. 2. La comparizione mediante videoconferenza puo' essere altresi' richiesta per l'interrogatorio di persone sottoposte a procedimento penale in conformita' alla legislazione dello Stato Richiesto. In questo caso il difensore puo' essere presente o nel luogo in cui si trova la persona che compare o dinanzi all'Autorita' competente dello Stato Richiedente, nel qual caso deve poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito. 3. La comparizione mediante videoconferenza viene sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata e' detenuta nel territorio dello Stato Richiesto, nella misura delle possibilita' tecniche dello Stato Richiesto. 4. Le spese per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dallo Stato Richiedente allo Stato Richiesto, a meno che quest'ultimo non rinunzi in tutto o in parte al rimborso.

Testo vigente dal 3 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-15;90~trattato-art12 · fonte su Normattiva