[1]Trasmissione di Atti

[2]1. Quando la domanda di assistenza ha per oggetto la trasmissione di atti o documenti, lo Stato Richiesto ha la facolta' di trasmetterne copie autenticate, salvo che lo Stato Richiedente chieda gli originali. 2. I documenti e gli atti originali trasmessi allo Stato Richiedente sono restituiti allo Stato Richiesto non appena possibile, qualora quest'ultimo ne faccia richiesta.

Testo vigente dal 3 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-15;90~trattato-art8 · fonte su Normattiva