[1]Trasmissione di Atti
[2]1. Quando la domanda di assistenza ha per oggetto la trasmissione di atti o documenti, lo Stato Richiesto ha la facolta' di trasmetterne copie autenticate, salvo che lo Stato Richiedente chieda gli originali. 2. I documenti e gli atti originali trasmessi allo Stato Richiedente sono restituiti allo Stato Richiesto non appena possibile, qualora quest'ultimo ne faccia richiesta.
Testo vigente dal 3 luglio 2015
