[1]Produzione di Documenti, Atti e Cose

[2]1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui al precedente Articolo 15, lo Stato Richiesto ha facolta' di trasmetterne copie conformi. Tuttavia, laddove lo Stato Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, lo Stato Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile. 2. Laddove cio' non contrasti con la legislazione dello Stato Richiesto, i documenti e l'altro materiale da trasmettere allo Stato Richiedente in conformita' al presente Articolo devono essere certificati secondo le modalita' stabilite dallo Stato Richiedente al fine di renderli ammissibili ai sensi della legislazione di detto Stato. 3. Gli originali dei documenti e degli atti, nonche' le cose, trasmessi allo Stato Richiedente sono restituiti non appena possibile allo Stato Richiesto, se quest'ultimo ne fa richiesta.

Testo vigente dal 2 agosto 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-07;147~art16 · fonte su Normattiva