[1]Informazioni Supplementari

[2]1. Se le informazioni fornite dalla Parte Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere alla Parte Richiesta di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultima puo' richiedere che siano fornite le informazioni supplementari entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. 2. Se entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non sono pervenute le informazioni supplementari richieste, la persona puo' essere rimessa in liberta'. Tuttavia, la Parte Richiedente puo' avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato. 3. Se una persona e' rimessa in liberta' ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Parte Richiesta ne informa la Parte Richiedente entro due giorni.

Testo vigente dal 20 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;90~trattato-di-estradizione-art8 · fonte su Normattiva