[1]Decisione sulla richiesta di estradizione
[2]1. La Parte Richiesta decide sulla richiesta di estradizione in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e ai sensi della propria legge ed informa prontamente la Parte Richiedente sulla sua decisione. 2. Se la Parte Richiesta rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto devono essere comunicati alla Parte Richiedente.
Testo vigente dal 20 agosto 2019
