Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Universita', sottoscritta a Parigi l'11 dicembre 1953. La ratifica sara' effettuata con la riserva contemplata nel paragrafo 3 dell'art. 1 della Convenzione stessa concernente la facolta' di ciascuna Parte contraente di non applicare ai propri cittadini la disposizione prevista nel paragrafo 1 dello stesso articolo.

Testo vigente dal 20 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-19;901~art1 · fonte del testo