Art. 1 (Convenzione)
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE EUROPEA SULLA EQUIPOLLENZA GENERALE DEI PERIODI DI STUDIO UNIVERSITARIO Gli Stati membri del consiglio d'Europa e gli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea, firmatari della presente Convenzione, Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa e' di realizzare una piu' stretta unione tra i suoi membri, Vista la Convenzione europea sulla equipollenza dei periodi di stu- dio universitario, aperta alla firma a Parigi il 15 dicembre 1956; Convinti che la comprensione europea ricaverebbe grandi benefici se un maggior numero di studenti di tutte le discipline, potesse effettuare periodi di studio all'estero, e se gli esami sostenuti con successo e i corsi seguiti da tali studenti durante tali periodi di studi fossero riconosciuti dal loro Istituto di origine; Determinati a stabilire a tal fine il principio dell'equipollenza generale dei periodi di studio universitari, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Ai fini della presente Convenzione, per "istituti di insegnamento superiore" si intendono:
- a)le Universita';
- b)gli altri Istituti di insegnamento superiore ufficialmente riconosciuti ai fini della presente Convenzione dalle Autorita' competenti della Parte sul di cui territorio sono situati.
Testo vigente dal 31 luglio 1993
