Nella parte terza del trattato CEE e' aggiunto un titolo VII cosi' redatto: "TITOLO VII AMBIENTE ARTICOLO 130 R 1. L'azione della Comunita' in materia ambientale ha l'obiettivo: - di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualita' dell'ambiente; - di contribuire alla protezione della salute umana; - di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. 2. L'azione della Comunita' in materia ambientale e' fondata sui principi dell'azione preventiva e della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' sul principio "chi inquina paga". Le esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente costituiscono una componente delle altre politiche della Comunita'. 3. Nel predisporre l'azione in materia ambientale la Comunita' terra' conto: - dei dati scientifici e tecnici disponibili; - delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunita'; - dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione, o dall'assenza di azione; - dello sviluppo socio-economico della Comunita' nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni. 4. La Comunita' agisce in materia ambientale nella misura in cui gli obiettivi di cui al paragrafo 1 possano essere meglio realizzati a livello comunitario piuttosto che a livello dei singoli Stati membri. Fatte salve talune misure di carattere comunitario, gli Stati membri assicurano il finanziamento e l'esecuzione delle altre misure. 5. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunita' e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalita' della cooperazione della Comunita' possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 228, tra questa e i terzi interessati. Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali. ARTICOLO 130 S Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, decide in merito all'azione che deve essere intrapresa dalla Comunita'. Il Consiglio stabilisce, secondo le condizioni previste nel comma precedente, cio' che rientra nelle decisioni che devono essere adottate a maggioranza qualificata. ARTICOLO 130 T I provvedimenti di protezione adottati in comune in virtu' dell'articolo 130 S non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti, compatibili con il presente trattato, per una protezione ancora maggiore.".

Testo vigente dal 29 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909~art25 · fonte su Normattiva