Nella parte terza del trattato CEE e' aggiunto un titolo VI cosi' redatto: "TITOLO VI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO ARTICOLO 130 F 1. La Comunita' si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e di favorire lo sviluppo della sua competitivita' internazionale. 2. A tal fine, essa incoraggia le imprese, comprese le piccole e medie imprese, i centri di ricerca e le universita' nel loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialita' del mercato interno della Comunita' grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione. 3. Nel realizzare questi obiettivi si terra' specialmente conto della relazione tra lo sforzo comune avviato in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, l'instaurazione del mercato interno e l'attuazione di politiche comuni in particolare in materia di concorrenza e di scambi. ARTICOLO 130 G Nel perseguire tali obiettivi, la Comunita' svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri:
- a)attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con le imprese, i centri di ricerca e le universita';
- b)promozione della cooperazione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
- c)diffusione e valorizzazione dei risultati delle attivita' in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari;
- d)impulso alla formazione e alla mobilita' dei ricercatori della Comunita'. ARTICOLO 130 H Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche ed i programmi svolti a livello nazionale. La Commissione, in stretto contatto con gli Stati membri, puo' prendere ogni iniziativa utile a promuovere questo coordinamento. ARTICOLO 130 I 1. La Comunita' adotta un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle sue azioni. Il programma quadro fissa gli obiettivi scientifici e tecnici, ne stabilisce le rispettive priorita', indica le grandi linee delle azioni prospettate, stabilisce l'importo ritenuto necessario e le modalita' della partecipazione finanziaria della Comunita' all'intero programma nonche' la ripartizione del predetto importo tra le varie azioni previste. 2. Il programma quadro puo' essere adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione. ARTICOLO 130 K L'attuazione del programma quadro e' fatta mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalita' di realizzazione del medesimo, ne fissala durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. Il Consiglio definisce le modalita' di diffusione delle conoscenze risultanti dai programmi specifici. ARTICOLO 130 L Nell'attuazione del programma quadro pluriennale possono essere" decisi programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione della Comunita'. Il Consiglio adotta le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di diffusione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri. ARTICOLO 130 M Nell'attuazione del programma quadro pluriennale la Comunita' puo' prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da piu' Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi. ARTICOLO 130 N Nell'attuazione del programma quadro pluriennale la Comunita' puo' prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con paesi terzi od organizzazioni internazionali. Le modalita' di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi internazionali tra la Comunita' e i terzi interessati, i quali sono negoziati e conclusi conformemente all'articolo 228. ARTICOLO 130 O La Comunita' puo' creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari. ARTICOLO 130 P 1. Le modalita' di finanziamento dei singoli programmi, compresa un'eventuale partecipazione della Comunita', sono fissate al momento dell'adozione del programma. 2. L'importo del contributo annuo della Comunita' e' fissato nell'ambito della procedura di bilancio, senza pregiudizio delle altre modalita' di eventuale intervento della Comunita'. Il totale dei costi stimati dei programmi specifici non deve superare il finanziamento previsto dal programma quadro. ARTICOLO 130 Q 1. Il Consiglio adotta all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale le disposizioni di cui agli articoli 130 e 130 O. 2. Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Comitato economico e sociale e in cooperazione con il Parlamento europeo, le disposizioni di cui agli articoli 130 K, 130 L, 130 M, 130 N e 130 P, paragrafo 1. L'adozione dei programmi complementari richiede inoltre l'accordo degli Stati membri interessati.".
Testo vigente dal 29 dicembre 1986
