giuridici delle riserve e delle obiezioni alle riserve. 1. Una riserva formulata nei confronti di un'altra parte, in conformita' agli articoli 19, 20 e 23:

  • a)modifica, per lo Stato o per l'organizzazione internazionale autrice della riserva nelle sue relazioni con quest'altra parte, le disposizioni del trattato sulle quali verte la riserva, nella misura prevista da detta riserva; e
  • b)modifica dette disposizioni nella stessa misura per l'altra parte, nelle sue relazioni con lo Stato o con l'organizzazione internazionale autrice della riserva. 2). La riserva non modifica le disposizioni del trattato per le altre parti al trattato nei loro rapporti inter se. 3. Qualora uno Stato o una organizzazione internazionale che abbia formulato un'obiezione ad una riserva non si sia opposto all'entrata in vigore del trattato tra lo Stato stesso e l'organizzazione stessa, e lo Stato o l'organizzazione che abbiano formulato la riserva, le disposizioni su cui verte la riserva non saranno applicate tra l'autore della riserva e lo Stato o l'organizzazione che ha formulato l'obiezione, nella misura prevista dalla riserva.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art21 · fonte su Normattiva