relativa alle riserve 1. La riserva, l'accettazione espressa di una riserva e l'obiezione ad una riserva devono essere formulate per iscritto e comunicate agli Stati contraenti ed alle organizzazioni contraenti ed agli altri Stati ed altre organizzazioni internazionali qualificate a divenire parti al Trattato. 2. Se formulata al momento della firma del trattato con riserva di ratifica, di un atto di conferma formale, di accettazione o di approvazione, una riserva deve essere confermata formalmente dallo Stato o dall'Organizzazione internazionale che ne e' autore quando esprime il suo consenso ad essere vincolato dal Trattato. In tal caso si considerera' che la riserva sia stata espressa alla data in cui e' stata confermata. 3. L'accettazione espressa di una riserva o di una obiezione mossa ad una riserva, qualora siano anteriori alla conferma di quest'ultima, non ha bisogno di essere confermata. 4. Il ritiro di una riserva o di una obiezione ad una riserva deve essere formulato per iscritto.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art23 · fonte su Normattiva