1. Le Parti contraenti sono tenute a consultarsi reciprocamente, nell'ambito del Comitato misto e su richiesta di una Parte contraente, in conformita' delle procedure previste dagli articoli 25 e 26:

  • a)sulle questioni di trasporto aereo trattate nell'ambito di organizzazioni internazionali; e
  • b)sui vari aspetti dei possibili sviluppi delle relazioni tra le Parti contraenti e i paesi terzi nel settore del trasporto aereo nonche' sull'applicazione di elementi significativi di accordi bilaterali o multilaterali conclusi in questo settore. 2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 devono tenersi entro un mese dalla richiesta o non appena possibile nei casi urgenti.

Testo vigente dal 22 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91~art24 · fonte su Normattiva