[1]Protezione della navigazione aerea
[2]Fino alla fine del periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata a un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Bulgaria di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.
Testo vigente dal 22 giugno 2010
