[1]qualitativa

[2]1. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 di garantire la qualita' delle informazioni comunicate. 2. Ciascuna Parte garantisce che i dati contenuti nel proprio registro siano sottoposti a valutazione qualitativa dall'autorita' competente, in particolare sotto il profilo della completezza, della coerenza e della credibilita', tenendo conto delle linee direttrici eventualmente elaborate dalla riunione delle Parti.

Testo vigente dal 4 agosto 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-07-17;91~protocollo-art10 · fonte su Normattiva