Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003
Art. 6 (Protocollo)
[1]del registro
[2]1. Ciascuna Parte garantisce che il proprio registro comprenda le informazioni riguardanti:
- a)l'emissione di sostanze inquinanti da comunicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2;
- b)i trasferimenti fuori sito da comunicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2;
- c)l'emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse di cui all'articolo 7, paragrafo 4. 2. Dopo aver valutato l'esperienza acquisita nella messa a punto dei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e nell'attuazione del presente Protocollo e tenendo conto degli sviluppi pertinenti a livello internazionale, la riunione delle Parti riesamina le esigenze relative alla comunicazione dei dati ai sensi del presente Protocollo e prende in considerazione gli aspetti seguenti in vista di un suo ulteriore sviluppo:
- a)revisione delle attivita' di cui all'allegato I;
- b)revisione delle sostanze inquinanti di cui all'allegato II;
- c)revisione delle soglie di cui agli allegati I e II;
- d)inserimento di altri aspetti pertinenti quali le informazioni sui trasferimenti in situ, lo stoccaggio, l'indicazione degli obblighi di comunicazione per le fonti diffuse e l'elaborazione di criteri per l'inserimento delle sostanze inquinanti nei registri ai sensi del presente Protocollo.
Testo vigente dal 4 agosto 2020
