Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003
Art. 16 (Protocollo)
[1]internazionale
[2]1. Le Parti cooperano e si prestano reciproca assistenza nelle forme opportune:
- a)nell'ambito di iniziative internazionali a sostegno degli obiettivi del presente Protocollo;
- b)previo consenso tra le Parti interessate, nell'attuazione dei sistemi nazionali previsti dal presente Protocollo;
- c)condividendo informazioni ai sensi del presente Protocollo sulle emissioni e i trasferimenti di sostanze inquinanti in zone di frontiera;
- d)condividendo informazioni ai sensi del presente Protocollo sui trasferimenti di sostanze inquinanti tra le Parti. 2. Le Parti incoraggiano la cooperazione reciproca e con le organizzazioni internazionali pertinenti al fine di promuovere:
- a)la sensibilizzazione del pubblico a livello internazionale;
- b)il trasferimento di tecnologie;
- c)la fornitura di assistenza tecnica alle Parti che sono paesi in via di sviluppo e alle Parti le cui economie attraversano una fase di transizione in relazione alle questioni oggetto del presente Protocollo.
Testo vigente dal 4 agosto 2020
