[1]internazionale

[2]1. Le Parti cooperano e si prestano reciproca assistenza nelle forme opportune:

  • a)nell'ambito di iniziative internazionali a sostegno degli obiettivi del presente Protocollo;
  • b)previo consenso tra le Parti interessate, nell'attuazione dei sistemi nazionali previsti dal presente Protocollo;
  • c)condividendo informazioni ai sensi del presente Protocollo sulle emissioni e i trasferimenti di sostanze inquinanti in zone di frontiera;
  • d)condividendo informazioni ai sensi del presente Protocollo sui trasferimenti di sostanze inquinanti tra le Parti. 2. Le Parti incoraggiano la cooperazione reciproca e con le organizzazioni internazionali pertinenti al fine di promuovere:
  • a)la sensibilizzazione del pubblico a livello internazionale;
  • b)il trasferimento di tecnologie;
  • c)la fornitura di assistenza tecnica alle Parti che sono paesi in via di sviluppo e alle Parti le cui economie attraversano una fase di transizione in relazione alle questioni oggetto del presente Protocollo.

Testo vigente dal 4 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;91~protocollo-art16 · fonte su Normattiva