[1]Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali

[2]Le parti si impegnano a cooperare scambiando pareri su questioni politiche di interesse reciproco e, ove opportuno, condividendo informazioni sulle rispettive posizioni nei consessi e nelle organizzazioni regionali e internazionali.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138~art4 · fonte su Normattiva