[1]Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali
[2]Le parti si impegnano a cooperare scambiando pareri su questioni politiche di interesse reciproco e, ove opportuno, condividendo informazioni sulle rispettive posizioni nei consessi e nelle organizzazioni regionali e internazionali.
Testo vigente dal 29 ottobre 2020
