[1]ARTICOLO XXI Eliminazione della doppia imposizione

[2]1. Per quanto riguarda il Canada, la doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente:

  • a)fatte salve le vigenti disposizioni della legislazione canadese concernenti l'imputazione dell'imposta pagata in un territorio situato al di fuori del Canada sull'imposta dovuta in Canada, nonche' ogni successiva modifica di tali disposizioni che non ne pregiudichi i principi generali e fatti, altresi', salvi una deduzione o uno sgravio piu' rilevante previsti dalla legislazione canadese, l'imposta dovuta in Italia su utili, redditi o guadagni provenienti dall'Italia, e' portata in deduzione da qualsiasi imposta canadese dovuta per gli stessi utili, redditi o guadagni;
  • b)fatte salve le vigenti disposizioni della legislazione canadese concernenti la determinazione dell'eccedenza esentata di una societa' estera affiliata, nonche' di ogni successiva modifica di tali disposizioni che non ne pregiudichi i principi generali, una societa' residente in Canada puo', ai fini dell'imposta canadese, dedurre dal suo reddito imponibile i dividendi che derivano dall'eccedenza esentata di una societa' estera affiliata residente in Italia. 2. Per quanto riguarda l'Italia, la doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente:

[3]Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Canada, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo II della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Canada, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli utili, redditi o guadagni di un residente di uno Stato contraente assoggettati ad imposta nell'altro Stato contraente in conformita' della presente Convenzione si considerano provenienti da fonti situate in detto altro Stato.

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;912~artxxi · fonte su Normattiva