[1]ARTICOLO XXVII Entrata in vigore

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile a Roma. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)in Canada: (i) con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte sulle somme pagate a non residenti o iscritta a loro credito a partire dal 1 gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica; e (ii) con riferimento alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali che iniziano a partire dal 1 gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica;
  • b)in Italia: con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a partire dal 1 gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. Gli scambi di Note tra il Canada e l'Italia del 29 marzo 1932, relative all'esenzione reciproca d'imposta sui redditi provenienti dall'esercizio di navi, e del 29 ottobre 1974, relative all'Accordo tendente ad eliminare la doppia imposizione dei redditi provenienti dall'esercizio di aeromobili, sono abrogati. Le loro disposizioni cesseranno di avere effetto con riferimento alle imposte alle quali, in conformita' del paragrafo 2, si applica la presente Convenzione.

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;912~artxxvii · fonte su Normattiva