[1]ARTICOLO XII. (Rapporti tra il preambolo e il Protocollo).

[2]Il presente Protocollo comprende il preambolo dei protocolli del 1981 recanti sesta proroga dell'Accordo internazionale sul grano del 1971.

[3]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi o dalle rispettive autorita', hanno firmato il presente protocollo alla data figurante a fronte della loro firma.

[4](Seguono le firme).

Testo vigente dal 13 dicembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-12-03;912~protocollo-artxii · fonte su Normattiva