[1]ARTICOLO XI. (Testi facenti fede).
[2]I testi del presente Protocollo nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede. Gli originali saranno depositati negli archivi del depositario, che ne inviera' copie certificate conformi a tutti i governi firmatari ed aderenti.
Testo vigente dal 13 dicembre 1982
